Strumento gratuito
Calcolatore di classificazione PED
Determina in pochi passi la categoria di rischio della tua attrezzatura secondo la Direttiva 2014/68/UE (Allegato II). Gratuito e senza registrazione. Il risultato indica anche i moduli di valutazione della conformità e, per l’Italia, gli adempimenti D.M. 329/04.
- Attrezzatura
- Stato del fluido
- Gruppo del fluido
- Parametri
Passo 1 di 4
Domande frequenti sulla PED
Che cos’è la Direttiva PED?
La PED (Pressure Equipment Directive, 2014/68/UE) disciplina progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione con pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar: recipienti, tubazioni, generatori di vapore, accessori di sicurezza e accessori a pressione.
Come si determina la categoria di rischio PED?
Si individua la tabella dell’Allegato II in base a tipo di attrezzatura, stato del fluido (gas o liquido) e gruppo del fluido; la categoria, da I a IV, dipende da PS, dal volume V o dal DN e dal loro prodotto PS·V o PS·DN.
Che cosa significa articolo 4, paragrafo 3?
Le attrezzature sotto le soglie delle tabelle dell’Allegato II non ricevono la marcatura CE di categoria: devono comunque essere progettate e fabbricate secondo la corretta prassi costruttiva di uno Stato membro e accompagnate da istruzioni per l’uso adeguate.
Qual è la differenza tra fluido di gruppo 1 e gruppo 2?
Il gruppo 1 comprende i fluidi pericolosi (esplosivi, infiammabili, tossici, comburenti ai sensi del regolamento CLP), come GPL, idrogeno o ammoniaca. Il gruppo 2 comprende tutti gli altri fluidi, inclusi aria, azoto e vapore d’acqua.
Che cosa devo dichiarare a INAIL?
In Italia il D.M. 329/04 richiede, per le attrezzature soggette, la dichiarazione di messa in servizio tramite il portale CIVA di INAIL e le verifiche periodiche di funzionamento e integrità. Il calcolatore segnala se la tua attrezzatura è probabilmente interessata.
Il risultato del calcolatore è vincolante?
No: è un orientamento tecnico. La classificazione definitiva e la scelta dei moduli restano responsabilità del fabbricante o dell’utilizzatore, con il supporto di un professionista qualificato e, per le categorie superiori, dell’organismo notificato.